Art. 7.

      1. È consentito introdurre sul mercato, sia presso utenze esterne alla rete che in rete, le miscele di combustibile diesel-biodiesel con composizione di biodiesel inferiore o uguale al 10 per cento, che rispettano le caratteristiche del diesel previste dalla normativa vigente. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al suddetto 10 per cento possono essere avviate al consumo solo presso fruitori esterni alla rete e usate esclusivamente su mezzi omologati per il consumo delle medesime miscele.
      2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
      3. I fondi per lo sviluppo della filiera delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola, previsti all'interno di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, oppure nell'ambito delle attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3, sono finanziati attraverso l'assunzione, da parte dello Stato, di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell'investimento previsto.
      4. Il CIPE fissa i criteri e le modalità di erogazione e di rimborso dei finanziamenti pubblici agevolati per gli investimenti necessari allo sviluppo della filiera delle biomasse agricole e dei biocarburanti, previsti nell'ambito di un progetto approvato con le modalità stabilite dall'articolo 2 o approvato nell'ambito delle

 

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attività di una società o di un consorzio costituiti ai sensi dell'articolo 3.
      5. Nel caso di assunzione da parte dello Stato di una garanzia sussidiaria per il valore dell'intero montante dell'investimento previsto, l'amministrazione concedente assume una ipoteca su tutti i beni oggetto della garanzia prestata e mantiene la garanzia sussidiaria e il vincolo ipotecario per l'intera durata del rimborso.
      6. Per l'intera durata dell'investimento è previsto esclusivamente il pagamento degli interessi maturati, a un tasso base non superiore all'Euribor in corso al momento dell'assunzione della garanzia, senza addebito di ulteriori costi o spese, maggiorato dello 0,5 per cento.
      7. Non sono previsti rimborsi del credito bancario garantito dallo Stato.
      8. Il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui all'articolo 4, comma 5, è utilizzato per garantire agli agricoltori partecipanti alle intese di filiera, ai contratti quadro o ai contratti di programma agroenergetici, di cui all'articolo 2 o alle società o consorzi di cui all'articolo 3 i fondi per l'acquisizione di quote o di azioni delle imprese produttrici di biocombustibili o di miscele. Le modalità per l'accesso al citato Fondo sono stabilite con il decreto di cui al citato articolo 4, comma 5.